L’ente bilaterale è formato al 50 % dai sindacati quindi a favore dei lavoratori e al 50 % dalla Federpol quindi a favore dei datori di lavoro. La sua funzione è quella di supportare le imprese sostenendo il livello e la qualità del posto di lavoro.

Nello statuto dell’ente bilaterale sono espresse in maniera esaustiva tutte le sue funzioni specifiche, le quali possono essere condensate nelle seguenti:

  • Supporto in tema di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
  • Supporto economico in varie forma nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro;
  • promuovere e sostenere ogni forma di sostegno ai lavoratori, per favorire e consentire il loro accesso alla formazione continua;
  • promuovere, coordinandosi con il fondo paritetico interprofessionale nazionale denominato FORMAZIENDA, le procedure per attivare la formazione in ogni sua forma, anche con il riconoscimento di crediti spendibili, in attuazione con strutture ed enti accreditati allo scopo;
  • promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
    dirimere eventuali controversie di lavoro per l’applicazione delle regole stabilite dai CCNL sottoscritti dalle parti costituite all’art. 1, del presente statuto, attraverso la creazione di commissioni territoriali di conciliazione ed arbitrato, in base a quanto stabilito dall’art. 410 c.p.c. e dalla Legge 533/1973;
  • creare delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 76 del Dlgs. 276/2003, anche ricorrendo a commissioni territoriali;
  • promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme assicurative e/o integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria, secondo le intese tra le parti sociali;
  • dirimere eventuali controversie di lavoro per l’applicazione delle regole stabilite dai CCNL sottoscritti dalle parti costituite all’art. 1, del presente statuto, attraverso la creazione di commissioni territoriali di conciliazione ed arbitrato, in base a quanto stabilito dall’art. 410 c.p.c. e dalla Legge 533/1973;
  • creare delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 76 del Dlgs. 276/2003, anche ricorrendo a commissioni territoriali.
  • promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme assicurative e/o integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria, secondo le intese tra le parti sociali;

È finanziato principalmente da tutti coloro che applicano il CCNL degli investigatori privati. Il finanziamento è pari al 1 % calcolato sulla paga base conglobata ed è ripartito per lo 0,60 % a carico del datore di lavoro e 0,40 % a carico del lavoratore.
In seconda piano può essere finanziato attraverso qualsiasi atto di liberalità nei confronti dello stesso.

I fondi vengono utilizzati interamente al fine di adempiere a tutte le funzioni dell’ente bilaterale.

Si può richiedere un servizio nel momento in cui si utilizza il CCNL degli investigatori privati, il servizio sarà erogato dopo che siano verificate l’effettivo versamento del contributo dovuto e qualora l’ente bilaterale sia in grado di concederlo.

Il progetto è creare un supporto vero e presente sul territorio al fine di aiutare il datore di lavoro a livello organizzativo ed economico. Il supporto al lavoratore si concentra sul tema della formazione e del supporto economico.

L’ente bilaterale è formato:

  • da un assemblea dei soci fondatori i quali rappresentano in maniera paritetica i lavoratori e i datori di lavoro;
  • da un consiglio direttivo all’interno del quale la composizione rispecchia quella dell’assemblea;
  • da un centro di assistenza tecnica che evade le richieste;
  • attualmente ha solo una sede nazionale ma presto dovrebbero essere istituite le sedi territoriali.