COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE, GARANZIA E CONCILIAZIONE
Organo abilitato alla certificazione dei contratti a livello nazionale istituito ai sensi del D.lgs. 276/2003
L’istituto della certificazione è stato introdotto con l’obiettivo di ridurre il contenzioso in materia lavoro.
La certificazione è una speciale procedura finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.
È una procedura a carattere volontario che può essere attivata su istanza di entrambe le parti.
Come richiedere la certificazione…
Le parti di un contratto di lavoro o di un contratto in cui sia dedotta, anche indirettamente, una prestazione di lavoro (appalto, subfornitura, somministrazione, trasporto, ecc.) possono attivare la procedura di certificazione presentando apposita istanza, sottoscritta da entrambe, unitamente ai documenti richiesti.
Istanza e documenti devono essere inviati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) a:
ebinisp@pec.it
La Commissione provvede ad avviare l’istanza dandone comunicazione all’ispettorato Territoriale del Lavoro competente e provvedere a convocare le Parti in audizione.
Il procedimento di certificazione si conclude entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza con l’emissione del provvedimento.
PER INFORMAZIONI
Tel. 0637518900
E-mail: info@ebinisp.it
Il Provvedimento della Commissione di Certificazione
Gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale.
Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Il ricorso al giudice ordinario deve obbligatoriamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti alla commissione che ha certificato l’atto.